Omicidio stradale: la messa alla prova è possibile
In tema di omicidio stradale e più in generale di criteri di calcolo della pena ai fini della sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 168-bis c.p. si registra una interessante pronuncia del G.U.P. di Trento.
In un particolare caso di omicidio stradale (in cui però la vittima era trasportata dall’imputato, peraltro su un rimorchio), il G.U.P. ha inteso considerare l’attenuante speciale di cui all’art. 189-bis c. 7 (concorso di colpa della vittima), ben sapendo che con la sentenza a Sezioni Unite n. 32672/2016, la Suprema Corte aveva sì, vietato di computare le circostanze aggravanti ai fini della messa alla prova, ma nulla aveva disposto in merito alle attenuanti.
Stante il silenzio sul punto, il G.U.P. di Trento, in armonia con lo spirito deflattivo dell’istituto della sospensione con messa alla prova, ha applicato la suddetta attenuante, dimezzando la pena edittale massima prevista e così riconducendola nei limiti imposti dall’art. 168-bis c.p.
Una soluzione interessante che si aggiunge ad altre tese a limitare gli effetti eccessivamente punitivi della tanto dibattuta legge 41/2016.
Qui il testo dell’Ordinanza G.U.P. di Trento
E qui l’articolo dell’Avv. Luca de Sio pubblicato su il Sole24Ore