Ai fini della Messa alla prova si deve tener conto della pena prevista per la fattispecie base (le circostanze aggravanti non rilevano)

Importante chiarimento* della Suprema Corte in tema di calcolo della pena in relazione all’istituto di cui all’art. 168-bis c.p.

“Ai fini dell’individuazione dei reati ai quali è astrattamente applicabile la disciplina dell’istituto della sospensione con messa alla prova, il richiamo contenuto nell’art. 168-bis c.p. alla pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni va riferito alla pena massima prevista per la fattispecie-base, non assumendo a tal fine alcun rilievo le circostanze aggravanti, comprese le circostanze ad effetto speciale e quelle per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato”.

Il tutto, in attesa che giungano chiarimenti anche rispetto ad una domanda che… sorge spontanea: “e delle circostanze attenuanti se ne deve/può tenere conto” ?!!

* Cassazione penale sez. un., 31/03/2016, n.36272